Art. 9.

      1. L'amministrazione del punto franco istituito ai sensi dell'articolo 8 è affidata a un consorzio formato dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dai comuni di Beura-Cardezza, Domodossola e Villadossola, dalla comunità montana Valle Ossola, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dalla società Rete ferroviaria italiana Spa.
      2. Il consorzio è costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il consorzio costituito ai sensi del comma 1 provvede, con oneri a proprio carico, all'esecuzione, al completamento e alla manutenzione delle opere necessarie all'area destinata a punto franco, comprese le opere di recinzione.
      4. Il consorzio è tenuto altresì a fornire gratuitamente i locali necessari per gli uffici e i servizi doganali e per il personale di vigilanza e a provvedere alla loro ordinaria manutenzione e illuminazione.